Errare humanun est
Diritto di famiglia
Risoluzione delle controversie
“Errare humanun est”, commettere errori è umano, così può succedere che nonostante i buoni propositi prima e le migliori intenzioni dopo ci si trovi nella posizione di dover mettere fine a quello che avrebbe dovuto essere il progetto che durava una vita… il matrimonio.
Una volta presa la decisione cosa bisogna fare, praticamente, per mettere
il punto finale alla pagina dedicata al matrimonio?
Vediamoli uno per uno.
Il primo passo da compiere è la separazione che potrà essere consensuale o giudiziale.
Come decidere quale delle due fa al caso nostro?
Separazione Consensuale
È sicuramente la strada più semplice, veloce ed economica da intraprendere, ma è percorribile solo dalle coppie che pur non volendo più condividere il percorso di vita riescono a sedersi attorno ad un tavolo a decidere come accordarsi, per iscritto, su ogni questione riguardante l’interruzione del loro vincolo matrimoniale (sia che siano questioni patrimoniali, mantenimento del coniuge più debole, diritti di visita e di mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
Perché ha indiscussi vantaggi, oltre ai tempi ridotti con conseguente minor stress per i coniugi e minori spese è infatti possibile regolamentare anche questioni accessorie che il Tribunale in sede di separazione giudiziale non potrebbe prendere in considerazione come ad esempio prevedere trasferimenti immobiliari o di auto, regolamentare l’uso della casa delle vacanze e molto altro.
Una volta definite tutte le questioni l’Avvocato incaricato provvederà alla redazione e al deposito del ricorso nella Cancelleria delle separazioni del Tribunale di competenza territoriale della coppia che a sua volta fisserà una data d’udienza davanti al Presidente del Tribunale dichiarando la loro intenzione di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso precedentemente depositato e attendere che il Presidente con il deposito, che avverrà solo qualche settimana dopo l’udienza, dell’omologa della separazione li autorizzi a vivere separati.
È bene ricordare che tutte le condizioni previste nell’omologa della separazione sono passibili di modifiche e/o revoche qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui tali provvedimenti sono stati assunti e che le modifiche possono essere richieste anche da uno solo dei coniugi.
È bene ricordare infine che nel periodo che intercorre tra l’omologa della separazione e la sentenza di divorzio la coppia è a tutti gli effetti ancora sposata, non tutto è perduto! Se si decide di voler dare un’altra chance al matrimonio è possibile, sarà sufficiente riprendere la convivenza per annullare gli tutti gli effetti dell’omologa della separazione.
Nel caso in cui invece si decida di ottenere il divorzio, 6 mesi dopo l’udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale sarà possibile depositarne il ricorso.
Separazione Giudiziale
-Tutte le condizioni previste nella sentenza di separazione sono passibili di modifiche e/o revoche qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui tali provvedimenti sono stati assunti e che le modifiche possono essere richieste anche da uno solo dei coniugi.
-Nel periodo che intercorre tra la sentenza di separazione e la sentenza di divorzio la coppia è a tutti gli effetti ancora sposata, non tutto è perduto! Se si decide di voler dare un’altra chance al matrimonio è possibile, sarà sufficiente riprendere la convivenza per annullare gli tutti gli effetti della sentenza di separazione.
Nel caso in cui invece si decida di ottenere il divorzio, 12 mesi dopo l’udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale sarà possibile depositarne il ricorso.
Divorzio Congiunto
È bene ricordare che tutte le condizioni previste nella sentenza di divorzio sono passibili di modifiche e/o revoche qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui tali provvedimenti sono stati assunti e che le modifiche possono essere richieste anche da uno solo dei coniugi.
Divorzio Giudiziale
Tutte le condizioni previste nella sentenza di divorzio sono passibili di modifiche e/o revoche qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui tali provvedimenti sono stati assunti e che le modifiche possono essere richieste anche da uno solo dei coniugi.
Affidamento dei figli
Affidamento esclusivo
Nella maggior parte dei casi l’affidamento è congiunto e prevede che le decisioni, anche quelle ordinarie, vengano prese in accordo tra i coniugi.
A volte, purtroppo, uno dei genitori non è idoneo ad ottenere l’affidamento della prole così, su decisione del Giudice del Tribunale, lo si esclude lasciando all’altro ogni facoltà di decisione riguardante i figli nel loro esclusivo interesse.
Essendo un provvedimento molto duro nei confronti del genitore che lo subisce verrà preso in considerazione solo nell’ambito delle separazioni e dei divorzi giudiziali e solo dopo una attenta verifica di tutte le motivazioni esposte al Giudice che potrà anche avvalersi della consulenza dei Servizi Sociali o di un Consulente d’Ufficio qualora lo ritenesse necessario.
Avvocato Barra Aldo
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