Errare humanun est

Diritto di famiglia

Risoluzione delle controversie

“Errare humanun est”, commettere errori è umano, così può succedere che nonostante i buoni propositi prima e le migliori intenzioni dopo ci si trovi nella posizione di dover mettere fine a quello che avrebbe dovuto essere il progetto che durava una vita… il matrimonio.
Una volta presa la decisione cosa bisogna fare, praticamente, per mettere
il punto finale alla pagina dedicata al matrimonio?

Vediamoli uno per uno.
Il primo passo da compiere è la separazione che potrà essere consensuale o giudiziale.
Come decidere quale delle due fa al caso nostro?

Separazione Consensuale

È sicuramente la strada più semplice, veloce ed economica da intraprendere, ma è percorribile solo dalle coppie che pur non volendo più condividere il percorso di vita riescono a sedersi attorno ad un tavolo a decidere come accordarsi, per iscritto, su ogni questione riguardante l’interruzione del loro vincolo matrimoniale (sia che siano questioni patrimoniali, mantenimento del coniuge più debole, diritti di visita e di mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).

Ovviamente nessuno vieta anche alle coppie più litigiose, sempre se ben seguite e consigliate, di poter arrivare con qualche aiuto da parte dei professionisti incaricati della pratica al deposito di una separazione consensuale.

Perché ha indiscussi vantaggi, oltre ai tempi ridotti con conseguente minor stress per i coniugi e minori spese è infatti possibile regolamentare anche questioni accessorie che il Tribunale in sede di separazione giudiziale non potrebbe prendere in considerazione come ad esempio prevedere trasferimenti immobiliari o di auto, regolamentare l’uso della casa delle vacanze e molto altro.

Una volta definite tutte le questioni l’Avvocato incaricato provvederà alla redazione e al deposito del ricorso nella Cancelleria delle separazioni del Tribunale di competenza territoriale della coppia che a sua volta fisserà una data d’udienza davanti al Presidente del Tribunale dichiarando la loro intenzione di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso precedentemente depositato e attendere che il Presidente con il deposito, che avverrà solo qualche settimana dopo l’udienza, dell’omologa della separazione li autorizzi a vivere separati.

È bene ricordare che tutte le condizioni previste nell’omologa della separazione sono passibili di modifiche e/o revoche qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui tali provvedimenti sono stati assunti e che le modifiche possono essere richieste anche da uno solo dei coniugi.

È bene ricordare infine che nel periodo che intercorre tra l’omologa della separazione e la sentenza di divorzio la coppia è a tutti gli effetti ancora sposata, non tutto è perduto! Se si decide di voler dare un’altra chance al matrimonio è possibile, sarà sufficiente riprendere la convivenza per annullare gli tutti gli effetti dell’omologa della separazione.

Nel caso in cui invece si decida di ottenere il divorzio, 6 mesi dopo l’udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale sarà possibile depositarne il ricorso.

Separazione Giudiziale

Quando i conflitti interni alla coppia sono troppi e troppo accesi e anche l’aiuto di terzi non riesce ad attutirli oppure quando è solo un componente della coppia che vuole scrivere la parola fine al matrimonio è necessario fare ricorso alla separazione giudiziale. L’iter è, ovviamente, più lungo di quello previsto per una separazione consensuale perché sarà necessario che l’Avvocato incaricato depositi nella Cancelleria del Tribunale di competenza ricorsi e memorie in cui si illustra al Giudice designato tutti i motivi che hanno portato la coppia a separarsi e formula le condizioni di separazione. I depositi di memorie, così come il numero di udienze (alle quali per la maggior parte parteciperanno solo gli Avvocati) sono importanti e articolati, questo il motivo per cui ci vorrà un po’ di tempo per ottenere l’agognata sentenza. Quando il Giudice ha tutti gli elementi per poter prendere una decisione procede con la stesura della sentenza in cui si troveranno scritte tutte le disposizioni da seguire durante la separazione.

-Tutte le condizioni previste nella sentenza di separazione sono passibili di modifiche e/o revoche qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui tali provvedimenti sono stati assunti e che le modifiche possono essere richieste anche da uno solo dei coniugi.

-Nel periodo che intercorre tra la sentenza di separazione e la sentenza di divorzio la coppia è a tutti gli effetti ancora sposata, non tutto è perduto! Se si decide di voler dare un’altra chance al matrimonio è possibile, sarà sufficiente riprendere la convivenza per annullare gli tutti gli effetti della sentenza di separazione.

Nel caso in cui invece si decida di ottenere il divorzio, 12 mesi dopo l’udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale sarà possibile depositarne il ricorso.

Divorzio Congiunto

L’atto finale! Essendo il divorzio figlio della separazione la maggior parte del lavoro è fatta sempre che, ovviamente, si sia lavorato bene in sede di separazione. Il ricorso per divorzio ricalca, nella maggior parte dei casi, quello di separazione soprattutto ora che i tempi sono così ristretti. In caso contrario ci si dovrà nuovamente confrontare per mettere a punto nuove condizioni che partiranno in ogni caso da quelle contenute nell’omologa/sentenza. Una volta definite tutte le questioni, l’Avvocato incaricato provvederà alla redazione e al deposito del ricorso nella Cancelleria deputata ai divorzi nel Tribunale di competenza territoriale della coppia che a sua volta fisserà una data d’udienza davanti al Presidente del Tribunale dichiarando la loro intenzione di addivenire ad un divorzio in forma congiunta alle condizioni indicate nel ricorso precedentemente depositato e attendere che il Presidente con il deposito della sentenza li dichiari ufficialmente divorziati.

È bene ricordare che tutte le condizioni previste nella sentenza di divorzio sono passibili di modifiche e/o revoche qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui tali provvedimenti sono stati assunti e che le modifiche possono essere richieste anche da uno solo dei coniugi.

Divorzio Giudiziale

A volte l’acredine accumulata durante il matrimonio non si placa neppure quando questo finisce e il Giudice ha autorizzato la coppia a vivere separati, così si continua a litigare e non si può far altro che arrivare al divorzio in forma giudiziale. L’iter è, ovviamente, più lungo di quello previsto per un divorzio congiunto perché sarà necessario che l’Avvocato incaricato depositi nella Cancelleria designata del Tribunale di competenza della coppia ricorsi e memorie in cui propone al Giudice designato domanda di divorzio e richiesta delle condizioni di divorzio. I depositi di memorie, così come il numero di udienze (alle quali per la maggior parte parteciperanno solo gli Avvocati) sono importanti e articolati, questo il motivo per cui ci vorrà un po’ di tempo per ottenere l’agognata sentenza. Quando il Giudice ha tutti gli elementi per poter prendere una decisione procede con la stesura della sentenza in cui si troveranno scritte tutte le disposizioni da seguire.

Tutte le condizioni previste nella sentenza di divorzio sono passibili di modifiche e/o revoche qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui tali provvedimenti sono stati assunti e che le modifiche possono essere richieste anche da uno solo dei coniugi.

Affidamento dei figli

Che fare quando la separazione non riguarda solo la coppia ma ci sono anche i figli? La prima cosa che i genitori si dovranno chiedere è: che tipo di affidamento e collocazione vogliamo per i nostri figli? La legislazione prevede diverse modalità di affidamento e collocazione, esemplificando: A) Affidamento condiviso con collocazione prevalente presso uno dei due genitori col quale abiteranno e con possibilità per l’altro genitore di vederli e tenerli con sè: Un fine settimana, a settimane alterne, uno o due pomeriggi infrasettimanali, alternativamente Natale, San Silvestro, Pasqua, Lunedì dell’Angelo e 15 giorni durante le vacanze estive. B) Affidamento alternato, quando i figli trascorrono pari tempo con entrambi i genitori. Ad esempio una settimana con la mamma e una settimana con il papà. C) Collocamento invariato quando non sono i figli che si spostano per passare dall’abitazione della mamma a quella del papà ma restano nella ex casa coniugale e sono i genitori che dalle loro abitazioni si trasferiscono per stare con i figli.

Affidamento esclusivo

Nella maggior parte dei casi l’affidamento è congiunto e prevede che le decisioni, anche quelle ordinarie, vengano prese in accordo tra i coniugi.
A volte, purtroppo, uno dei genitori non è idoneo ad ottenere l’affidamento della prole così, su decisione del Giudice del Tribunale, lo si esclude lasciando all’altro ogni facoltà di decisione riguardante i figli nel loro esclusivo interesse.
Essendo un provvedimento molto duro nei confronti del genitore che lo subisce verrà preso in considerazione solo nell’ambito delle separazioni e dei divorzi giudiziali e solo dopo una attenta verifica di tutte le motivazioni esposte al Giudice che potrà anche avvalersi della consulenza dei Servizi Sociali o di un Consulente d’Ufficio qualora lo ritenesse necessario.

Avvocato Barra Aldo